Specialisti in protezioni passive al fuoco

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NORMATIVE

Norme tecniche orizzontali

Il D.M. 30 Novembre 1983 – Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi dà le definizioni e i simboli grafici convenzionali da adottare nei procedimenti di prevenzione incendi.

Il D.M. 10 Marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro regolamenta i criteri per la valutazione del rischio incendio e dà le linee guida per la gestione delle emergenze.

Il D.M. 16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione classifica i prodotti e disciplina le modalità con cui può essere attestata la resistenza al fuoco degli stessi.

Il D.M. 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco nelle attività soggette al controllo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco, che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ad eccezione delle attività per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Il D.M. 9 Maggio 2007 – Direttive per l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio consente una procedura alternativa a quanto previsto dal D.M. 4 maggio 1998, da utilizzarsi quando si avvii un procedimento di deroga o quando si adottino i metodi della fire engineering.

Norme tecniche verticali

Per alcune delle 97 attività indicate nel D.M. 16 Febbraio 1982, soggette al controllo dei vigili del fuoco, esistono norme specifiche (regole tecniche), quali quelle relative alla sicurezza al fuoco delle autorimesse, ospedali, scuole, locali di pubblico spettacolo, alberghi, uffici, ecc. Tali norme danno le misure antincendio da adottare nelle singole attività. Per le attività non specificatamente normate valgono i criteri generali indicati nel DM10 Marzo 1998.

Nelle norme è specificato quali debbano essere i requisiti minimi prestazionali di reazione al fuoco dei materiali e di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi, da valutarsi secondo quanto indicato dalle specifiche norme di classificazione:

il D.M. 10 marzo 2005 – Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio classifica la reazione al fuoco dei prodotti da costruzione conformemente alle EN 13501-1 e alle relative norme di prova;

il D.M. 15 marzo 2005 – Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzioni incendi in base al sistema di classificazione europeo definisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali da impiegare nelle vie di esodo e negli altri ambiente; dà inoltre i criteri di corrispondenza tra la vecchia classificazione italiana (D.M. 26 giugno 1984) e le classi di cui al D.M. 10 marzo 2005;

Accanto alle norme ed alle regole tecniche di prevenzione incendi emanate dal Ministero degli Interni, sono da tenere in conto le Norme Tecniche per le Costruzioni, che regolamentano la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni. Tali norme considerano l’incendio quale azione eccezionale e richiedono di verificare la resistenza degli elementi e la robustezza strutturale dell’opera conformemente a quanto indicato nel D.M. 16 Febbraio 2007 e agli Eurocodici strutturali EN 1992 1-2, EN 1993 1-2, EN 1994 1-2, EN 1996 1-2.